Specie protette dalla CITES

di Antonio Karabatsos


 


L
a "CITES" è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington nel 1973 da ventuno paesi, tra cui l'Italia; oggi vi aderiscono oltre 140 stati. 

Vi sono periodiche conferenze dei paesi firmatari (c.d. Conferenze delle Parti), in cui si decide, fra l'altro, come modificare la tutela delle specie protette, tramite il rinnovo delle c.d. Appendici. 

 

Il logo della CITES, che richiama la silhouette di un elefante. Tra le foto di alcune delle specie protette, si noti quella del Parnassius apollo.



Le specie indicate nell'appendice I sono assolutamente incommerciabili (nè tantomeno, come si vedrà, catturabili o detenibili) eccetto casi particolari, quelle di cui all'appendice II sono commerciabili solo con forti limitazioni, quelle inserite nell'appendice III conoscono limiti al loro commercio soltanto in alcuni stati. 

In quanto alle certificazioni ed alle modalità necessarie per la detenzione od il commercio delle specie, è opportuno diffidare di sedicenti "certificati" o del fatto che la specie proverrebbe "da allevamento" (irrilevante se si difetta della documentazione). 

E' invece necessario informarsi accuratamente presso l'autorità competente, ovvero il Corpo Forestale dello Stato, Servizio Cites

Le sanzioni di legge (L. 150/92) contemplano l'arresto fino ad un anno e un'ammenda fino a € 77.000.


NOTA: L’abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.


Le specie protette di insetti sono : 



Appendice I°: (Lepidoptera - Papilionidae) 

- Ornithoptera alexandrae 

- Papilio chikae

- Papilio homerus

- Papilio hospiton



Appendice II°: (Lepidoptera - Papilionidae)

 - Parnassius apollo

- Bhutanitis spp.

- Ornithoptera spp.

- Teinopalpus spp.

- Trogonoptera spp.

- Troides spp.



Appendice III°: (Coleoptera - Lucanidae) 

- Colophon spp. (Sudafrica)





Si noti che la legge fa divieto di detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere tali esemplari; 
Per esemplare si intende qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; vengono quindi ricomprese anche uova e larve. 



Specie di cui è limitato il commercio all'interno della UE 

(ex Reg. CE 338/97) 

- Atrophaneura palu 

- Baronia brevicornis 

- Graphium sandawanum 

- Graphium stresemanni 

- Papilio benguetanus 

- Papilio esperanza 

- Papilio grosesmithi 

- Papilio maraho 

- Papilo morondavana 

- Papilio neumoegeni 

- Parides ascanius 

- Parides hahneli


Inutile dire che per alcune di queste specie il divieto non viene sempre rispettato. Il rischio però è notevole, sia per la specie che per il trasgressore: ne vale veramente la pena?